I TRUSTS IN BREVE
Il Trust è uno strumento di antica e nobile tradizione, storicamente sorto nel sistema giuridico anglosassone per risolvere le difficoltà di trasmissione della proprietà nel diritto feudale e per superare alcune rigidità nel sistema giurisprudenziale dei precedenti.
Nel corso dei secoli, dal loro nucleo di diritto "feudale" originario, i Trusts si sono sviluppati divenendo l'architrave del diritto moderno prestandosi a servire le finalità più eterogenee; di fatto, a buon diritto si può dire che i Trusts riguardano oggi ogni settore della vita prestandosi alla tutela efficace ed alla efficiente realizzazione di qualsiasi progetto giuridicamente meritevole di protezione da parte dell'ordinamento.
Lungi da quanto si potrebbe pensare, i Trusts, sia pure per secoli non conosciuti dal nostro ordinamento e dunque apparentemente concepiti come qualcosa di lontano dalla nostra tradizione giuridica, sono intervenuti per innovare semplificando; laddove il diritto continentale ha complicato le soluzioni inventando una superfetazione di concettose previsioni ricche di approfondimenti dogmatici ma spesso talmente complesse da ridursi a enormi complicazioni, i Trusts servono a semplificare, a rendere più sicura la vocazione di realizzare una certa finalità confidando sulla realizzazione da parte di un terzo.
Contrariamente ad insinuazioni completamente prive di significato ed assolutamente erronee, i Trusts non hanno alcunché d'illecito; il problema è che spesso, purtroppo, sono usati da professionisti non consapevoli che li propongono come se l'effetto segregativo avesse insita qualche finalità illecita.
Il Trust, a seguito di una serie di passaggi normativi, pure non trovando (ancora) una legge regolatrice in Italia, è oramai conosciuto anche dall'ordinamento giuridico italiano; a decorrere dal 1 gennaio 1992, infatti, a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, intervenuta con la legge 16 ottobre 1989 n.364, i Trusts trovano libero ingresso potendo esistere i cd. "Trusts meramente interni" intendendosi per tali quei Trusts che nulla hanno di straniero eccetto la legge applicabile.
Da un punto di vista funzionale, i Trusts costituiscono uno strumento duttile e poliforme, estremamente efficace per la protezione, la conservazione e la trasmissione del patrimonio personale, familiare o aziendale.
Parimenti, il Trust è uno strumento che può essere proficuamente impiegato per il perseguimento di finalità pubbliche, caritatevoli e sociali assicurando che i beni siano veramente votati alla soddisfazione delle esigenze volute per lo scopo.
Per Trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da un soggetto (il disponente) con atto tra vivi o mortis causa, quando determinati beni o diritti vengono posti sotto il controllo di un altro soggetto (trustee), nell’interesse di uno o più beneficiari o per raggiungere un fine determinato (Trust per uno scopo). Il trustee “deve” disporre e gestire i beni affidatigli attuando un preciso programma deciso dal disponente al momento dell’istituzione del Trust.
Il disponente può poi nominare se stesso o un altro soggetto quale Guardiano del Trust, affidandogli poteri di controllo sull’operato del trustee e, in generale, sull’attuazione del programma da lui previsto nell’atto istitutivo.
Indubbiamente, è inconfutabile che uno degli effetti qualificanti del Trust è la segregazione patrimoniale in forza della quale i beni conferiti in Trust costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del trustee, non più aggredibile né dai suoi creditori personali né dai creditori del disponente o dei beneficiari. Me è bene precisare che è altamente sconsigliato (per usare un pallido eufemismo) ricorrere al Trust “solo” per avvantaggiarsi di tale beneficio allorquando il disponente intenda sottrarre beni ai creditori, eludere il fisco, o comunque aggirare norme imperative inderogabili del proprio Ordinamento. Invero, si deve sempre ricordare che la segregazione patrimoniale offerta dai trusts è una garanzia della loro efficienza
ALCUNI VANTAGGI DEL TRUST
• La protezione del patrimonio da vicende personali o patrimoniali che possano colpire il disponente, il trustee o i beneficiari conseguita attraverso la segregazione patrimoniale dei beni conferiti in Trust, fermo il rispetto delle norme imperative.
• La preservazione dell’unitarietà del patrimonio, consentendone la gestione unitaria e la conservazione nel tempo, evitando il rischio che venga disperso, diviso o impiegato per scopi diversi da quelli stabiliti dal disponente.
• La possibilità di perseguire efficacemente le finalità che il disponente si è prefisso, indipendentemente dalla propria capacità di intendere e di volere. Si pensi alla possibilità di garantire con i propri beni il futuro di un familiare diversamente abile o meno fortunato ovvero il proprio qualora per una qualsiasi ragione ci si dovesse trovare nella condizione di non poterlo fare direttamente.
• I consistenti e del tutto leciti vantaggi fiscali previsti dall’ordinamento italiano in tema di tassazione degli utili conseguiti da società conferite in Trust o in sede di pianificazione della propria successione.
ANTOLOGIA DELLE PRINCIPALI POSSIBILITÀ D'IMPIEGO DEL TRUST
Trusts nel diritto societario per la gestione di partecipazioni e come alternativa ai patti parasociali
Trust per la famiglia e trusts nella fase di separazione e divorzio
Trusts come alternativa al fondo patrimoniale
Trusts in materia fallimentare
Trusts come alternativa alle fondazioni
Trusts di scopo, di garanzia e come alternativa all'ipoteca
Trusts per le coppie di fatto
Trusts per i soggetti deboli
Trusts per i diversamente abili
Trusts per il passaggio generazionale dell'impresa
Trusts holding
Trusts Onlus
Trusts nella gestione degli appalti pubblici
Trusts con per gestioni di project financing
Trusts per pensionati
Trusts per la gestione di uno studio professionale